Il 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 183/17 che apporta modifiche riguardo al regime autorizzativo dei medi impianti di combustione, modificando anche la Parte V del Dlgs. 152/06, nonché i relativi allegati.
Tra queste modifiche si segnala in particolare l’introduzione dell’obbligo di autorizzazione per i “medi impianti di combustione”, individuati come quelli con potenza fra i 1000 kW ed i 50MW, comprendendo anche gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, che dovranno adeguarsi ai limiti prescritti entro il 1 gennaio 2030.
A partire dal 1 gennaio 2025, e per quelli con potenza uguale o inferiore 5MW dal 1 gennaio 2030, i medi impianti di combustione dovranno adeguarsi ai limiti di emissione definiti nell’ allegato II .
Due anni prima (2023 e 2028) i gestori di stabilimenti in cui si trovano medi impianti di combustione dovranno presentare domanda di adeguamento dell’autorizzazione alla presente norma. Qualora l’autorizzazione già in possesso sia già allineata ai limiti del D.Lgs 183/17, con la stessa scadenza, lo comunica alle autorità competenti.
La presentazione della domanda dovrà contenere i dati relativi a tali impianti di combustione, così come definiti.
Viene modificata la definizione di marcia controllata, che diventa un “periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto”, senza specificare la durata.
Si stabilisce che le autorizzazioni in deroga (art 272 comma 2 e 3) hanno durata di 15 anni a partire dalla data di adesione. Le aziende precedentemente autorizzate che si trovano ad avere sostanze classificate H350, H340, H350i, H360D, H360F, H 360FD, H360Df e H360Fd devono richiedere una nuova autorizzazione secondo l’art. 269 entro il 19 dicembre 2020.
Viene inserito l’articolo 272-bis, relativo alle emissioni odorigene, ed alla possibilità da parte delle autorità competenti di definire dei limiti in unità odorimetriche.
Viene modificata la disciplina degli impianti termici civili.
E’ inoltre prevista la raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni ed al Titolo III si segnala la modifica della parte relativa alle prescrizioni per il rendimento di combustione.
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